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D.Lvo 25/07/2005 n. 151c). 6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, adegua gli obiettivi di recupero: di reimpiego e di riciclaggio in conformità alle decisioni intervenute in sede comunitaria. 7. I1 Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto di concerto con il Ministri delle attività produttive, della salute e dell'economia e delle fmanze, sentita la Conferenza unificata, definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento. Art. 10 - Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici 1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE storici provenienti dai nuclei domestici è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1 B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE. 2. Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013 il produttore può indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. in tale caso il distributore indica separatamente all'acquirente fmale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici. I costi indicati dal produttore non possono superare le spese effettivamente sostenute per il trattamento, il recupero e lo smaltimento. 3. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al citato decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, si conformano agli obblighi del presente articolo anche per quanto riguarda le apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede l'acquirente delle stesse, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'arnbiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, in conformità alle disposizioni adottate a livello comunitario. 4. Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature rientranti nella categoria di cui al punto 5 dell'allegato 1 A è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, secondo modalità individuate dai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'econornia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 11 - Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 provenienti dai nuclei domestici 1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento arnbientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche imrnesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato. 2. Al fine di garantire i1 fmanziamento della gestione déi RAEE di cui cornrna 1, il produttore costituisce, nel momento in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica è irnmessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti, che non comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la frnanza pubblica, definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del temtorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al comrna 1, il produttore non può indicare separatamente all'acquirente, al momento della vendita, i relativi costi di raccolta, di trattamento e di smaltimento. 4. Nel caso di vendita effettuata mediante comunicazione a distanza si applicano Ie disposizioni di cui all'articolo 10, cornrna 3. Art. 12 -Modalitiì e garanzie difinanziamentc della gestione dei RAEE professionali 1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche irnrnesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha irnrnesso sul mercato a partire dalla predetta data. 2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche irnmesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 è a carico del produttore nel caso di fomitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi. 3. Le apparecchiature di cui al cornrna 2 non sono equivalenti nel caso in cui il peso dell'apparecchiatura ritirata sia superiore al doppio del peso dell'apparecchiatura consegnata. 4. Ii produttore adempie all'obbligo di cui al comrni 1 e 2 individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato. 5. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE professionali di cui ai cornrna 1, il produttore costituisce, nel momento in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica è irnrnessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti definite con il decreto di cui all'articolo 11, cornrna 2. 6. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono sottoscrivere accordi volontari che prevedono modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purchè siano rispettate le finalità e le prescrizioni del presente decreto. Art. 13 - Obblighi di informazione 1. Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce, all'intemo delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata b) i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova; C) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse d) il significato del simbolo riportato nell'allegato 4 e) le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti. 2. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica, non è prevista la fomitura delle istruzioni, le informazioni di cui al comma l sono fornite dal distributore presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo. 3. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche mette a disposizione dei centri di reimpiego, degli impianti di trattamento e di riciclaggio, in forma cartacea o elettronica o su supporto elettronico, le informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa sul mercato, entro un anno dalla stessa immissione. Dette informazioni indicano i diversi componenti e materiali delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano all'intemo delle apparecchiature stesse, nella misura in cui ciò è necessario per consentire ai centri di reimpiego ed agli impianti di trattamento e di riciclaggio di uniformarsi alle disposizioni del presente decreto. 4. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, poste sul mercato a decorrere dal 13 agosto 2005, riportano, a cura e sotto la responsabilità del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato all'allegato 4. Detto simbolo indica, in modo inequivocabile, che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità per l'identificazione del produttore. 5. Nel caso in cui l'apposizione del il simbolo di cui al c o m a 4 sia resa impossibile dalle dimensioni o dalla funzione dell'apparecchiatura, il marchio stesso è apposto in modo visibile sulla confezione, sulle istruzioni e sul foglio di garanzia. 6. I produttori comunicano al Registro di cui all'articolo 14, con cadenza annuale e con le modaiità da individuare ai sensi dello stesso articolo 13, comma 8, la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche irnmesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto. 7. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche avvaiendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo n 185 del 1999. con cadenza annuale e con le modalità di cui al c o m a 6, comunicano al Registro previsto all'articolo 14, le quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche imrnesse sul mercato dello Stato in cui risiede I'acquirente, nonché le modalità di adempimento degli obblighi previsti all'articolo 10, comma 3. 8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del Registro di cui all'articolo 14, di iscrizione allo stesso, di co( municazione delle informazioni di cui ai cornmi 6 e 7, nonché di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per I'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative. 9. Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa i consumatori su a) le misure adottate dalla pubblica amministrazione affinché i consumatori contribuiscano sia alla raccolta dei RAEE, sia ad agevolare il processo di reimpiego, di trattamento e di recupero degli stessi b) il ruolo del consumatore stesso nel reimpiego, nel riciclaggio e nelle altre foqne di recupero dei RAEE. |
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